CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I CONTRATTI DI LOCAZIONE RESIDENZIALE
Il presente contratto è disciplinatodalla Legge sui contratti di locazione residenziale del 1987 e dal Regolamento sui contratti di locazione residenziale del 1989. Sia il locatore che il locatario sono tenuti a rispettare tali norme. Di seguito sono riportati alcuni dei diritti e degli obblighi previsti da tale normativa.
DIRITTO DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI
1. Il locatario ha diritto all’occupazione esclusiva e al tranquillo godimento dei locali residenziali per tutta la durata del contratto di locazione. I locali residenziali comprendono gli elementi aggiuntivi, ma non includono le esclusioni indicate alla voce “LOCALI RESIDENZIALI” nella Parte A.
COPIA DEL CONTRATTO
2. Il locatore o l'amministratore dell'immobile deve fornire al locatario:
- (2.1) una copia del presente contratto al momento della sua sottoscrizione da parte del locatario; e
- (2.2) una copia del presente contratto firmata sia dal locatore o dall’amministratore dell’immobile sia dal locatario entro 14 giorni dalla sua firma e consegna da parte del locatario.
AFFITTO
3. Il locatario è tenuto a pagare l'affitto puntualmente; in caso contrario, il locatore può inviare una comunicazione di risoluzione del contratto e, qualora l'affitto non venga comunque pagato per intero, il locatore può adire le vie legali per ottenere lo sfratto del locatario.
4. Il locatario non può trattenere il canone di locazione solo perché ritiene che il locatore abbia violato il contratto.
5. Il locatore o l'amministratore immobiliare non deve:
- (5.1) imporre al locatario di versare in anticipo un importo superiore a due settimane di canone di locazione; oppure
- (5.2) imporre al locatario di pagare l'affitto tramite assegno postdatato; oppure
- (5.3) utilizzare il canone di locazione versato dal locatario a copertura di qualsiasi importo da lui dovuto diverso dal canone stesso; oppure
- (5.4) imporre al locatario il pagamento di qualsiasi somma di denaro diversa dal canone di locazione, dal deposito cauzionale e dal deposito per gli animali domestici.
6. Il locatore o l’amministratore immobiliare deve rilasciare al locatario una ricevuta di pagamento dell’affitto entro 3 giorni dal versamento dello stesso, a meno che l’affitto non sia stato versato su un conto bancario o presso un’unione di credito autorizzati e indicati dal locatore.
7. Un contratto di locazione non può contenere clausole relative a penali, risarcimenti o pagamenti aggiuntivi nel caso in cui il locatario non rispetti il contratto o violi una qualsiasi norma di legge. Se il contratto prevede una riduzione del canone di locazione, uno sconto, un rimborso o un altro vantaggio nel caso in cui il locatario non violi il contratto, il locatario ha diritto a tale riduzione, sconto, rimborso o altro vantaggio in ogni caso.
8.Avviso:costituisce reato il fatto che un inquilino ometta o si rifiuti di pagare l’affitto dovuto ai sensi di un contratto di locazione residenziale con l’intenzione che tale importo venga recuperato dal locatore attingendo dal deposito cauzionale dell’inquilino.
PAGAMENTO DELLE TASSE COMUNALI, DELL'IMPOSTA FONDIARIA, DELL'ACQUA E DI ALTRE SPESE
9. Il locatore è tenuto a pagare tutte le imposte, le tasse o gli oneri applicati in relazione all’immobile ai sensi del Local Government Act 1995, del Land Tax Act 2002 o di qualsiasi norma scritta in base alla quale siano imposti imposte, tasse o oneri per i servizi di approvvigionamento idrico o fognario ai sensi del Water Agencies (Powers) Act 1984 (ad eccezione degli oneri relativi al consumo idrico). Il locatore è responsabile di qualsiasi contributo riscosso ai sensi della Legge sui titoli di proprietà per piani del 1985 (Strata Titles Act 1985) e di qualsiasi contributo riscosso a carico di un proprietario ai sensi della stessa legge.
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
10. Per “servizi di pubblica utilità” si intende la definizione contenuta nella Legge sull’amministrazione fondiaria del 1997 e si fa riferimento a servizi quali il gas, l’elettricità e l’acqua.
11. Qualora l’immobile non sia dotato di contatori separati per misurare il consumo del locatario relativo a un servizio di pubblica utilità presso l’immobile stesso e il locatario sia tenuto a pagare il proprio consumo di tale servizio, il locatore e il locatario devono concordare per iscritto un metodo alternativo di calcolo dell’importo che il locatario dovrà pagare per il consumo di tale servizio di pubblica utilità.
12. Al locatario non può essere richiesto di pagare un canone relativo a un servizio di pubblica utilità fornito all’immobile, a meno che tale canone non sia calcolato in base al consumo effettivo del servizio di pubblica utilità da parte del locatario presso l’immobile e che al locatario non sia stata inviata una comunicazione scritta relativa al canone stesso.
13. Se i locali sono dotati di contatori separati, la comunicazione relativa all’addebito deve specificare:
- (13.1) la lettura o le letture del contatore in questione; e
- (13.2) la tariffa per unità misurata; e
- (13.3) l’importo dell’imposta sui beni e servizi (GST) dovuto in relazione alla fornitura del servizio di pubblica utilità agli immobili residenziali.
14. Se i locali non dispongono di contatori separati, la comunicazione relativa all’addebito deve specificare:
- (14.1) il calcolo secondo il metodo concordato; e
- (14.2) l’importo dell’imposta sui beni e servizi (GST) dovuto in relazione alla fornitura del servizio di pubblica utilità agli immobili residenziali.
POSSESSO DEI LOCALI
15. Il locatore è tenuto a:
- (15.1) consegnare al locatario l’immobile libero da occupanti il giorno in cui il locatario ha diritto a prenderne possesso ai sensi del contratto; e
- (15.2) adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, non sussista alcun impedimento giuridico che impedisca al locatario di occupare l’immobile a titolo di abitazione per tutta la durata del presente contratto.
DIRITTO DELL’AFFITTUARIO AL GODIMENTO TRANQUILLO
16. Il locatario ha diritto al tranquillo godimento dei locali senza alcuna interferenza da parte del locatore o di qualsiasi persona che rivendichi diritti per conto, tramite o in nome del locatore, oppure che detenga un titolo di proprietà superiore a quello del locatore.
17. Il locatore o l’amministratore dell’immobile non dovrà interferire, né causare o consentire alcuna interferenza, con la ragionevole tranquillità, il comfort o la privacy del locatario nell’uso dei locali. Il locatore o l’amministratore dell’immobile dovrà inoltre adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che gli altri locatari confinanti non interferiscano con la ragionevole tranquillità, il comfort o la privacy del locatario nell’uso dei locali.
UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO
18. Il locatario è tenuto a:
- (18.1) utilizzare i locali come luogo di residenza; e
- (18.2) non utilizzare né consentire che i locali vengano utilizzati per scopi illegali; e
- (18.3) non causare né consentire che si verifichino disturbi; e
- (18.4) non causare né consentire, intenzionalmente o per negligenza, danni all’immobile residenziale; e
- (18.5) informare il locatore o l’amministratore dell’immobile non appena possibile qualora si verifichi un danno; e
- (18.6) mantenere i locali in uno stato di pulizia ragionevole; e
- (18.7) non causare né consentire che venga causato alcun danno al locatore, all’amministratore dell’immobile o a qualsiasi persona che si trovi legittimamente nei locali adiacenti; e
- (18.8) non consentire a chiunque si trovi legittimamente nei locali di violare i termini del presente accordo.
19. Il locatario è responsabile delle azioni o delle omissioni di qualsiasi persona che si trovi legittimamente nei locali e che comportino una violazione del contratto.
OBBLIGHI GENERALI DEL LOCATORE IN MATERIA DI IMMOBILI RESIDENZIALI
20. Ai fini della presente clausola, il termine “immobile” comprende gli elementi fissi e i beni mobili forniti con l’immobile, ma non comprende:
- (20.1) qualsiasi impianto o bene mobile di cui il locatore abbia informato il locatario che non funzionava prima della stipula del contratto; oppure
- (20.2) qualsiasi altro elemento fisso o bene mobile di cui il locatario non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che fosse funzionante al momento della stipula del contratto.
21. Il locatore è tenuto a:
- (21.1) consegnare i locali liberi da occupanti e in uno stato ragionevole di pulizia e manutenzione; e
- (21.2) provvedere alla manutenzione e alla riparazione dei locali in modo tempestivo; e
- (21.3) rispettare tutte le leggi che disciplinano i locali, comprese quelle in materia di edilizia, salute e sicurezza.
RIPARAZIONI URGENTI
22. Le riparazioni urgenti sono definite dal Residential Tenancies Act 1987 e si suddividono in due categorie: riparazioni necessarie per la fornitura o il ripristino di un servizio essenziale e altre riparazioni urgenti. I servizi essenziali sono elencati nel Residential Tenancies Regulations 1989 e comprendono l’elettricità, il gas, un frigorifero funzionante (se presente nell’immobile), il trattamento delle acque reflue e l’acqua (compresa la fornitura di acqua calda). Le disposizioni relative alle riparazioni necessarie per garantire o ripristinare un servizio essenziale devono essere concordate con un tecnico qualificato entro 24 ore. Le altre riparazioni urgenti sono quelle che non riguardano un servizio essenziale, ma che possono comunque causare danni all’immobile, provocare lesioni a una persona o comportare indebiti disagi o inconvenienti per il locatario. Le disposizioni relative a tali riparazioni devono essere concordate entro 48 ore.
23. In ogni rapporto di locazione, qualora si presenti la necessità di una riparazione urgente non derivante da una violazione del contratto da parte del locatario:
- (23.1) il locatario è tenuto a comunicare al locatore o all’amministratore dell’immobile la necessità di riparazioni urgenti non appena possibile; e
- (23.2) il locatore deve garantire che le riparazioni siano eseguite da un tecnico qualificato non appena possibile dopo tale notifica; e
- (23.3) se, entro 24 ore (nel caso di riparazioni finalizzate alla fornitura o al ripristino di servizi essenziali) o entro 48 ore (nel caso di altre riparazioni urgenti), non sia possibile contattare il locatore o l’amministratore dell’immobile, oppure, dopo aver notificato al locatore o all’amministratore dell’immobile la necessità degli interventi, il locatore non provveda a far eseguire gli interventi da un tecnico qualificato non appena possibile dopo tale notifica, il locatario può provvedere a far eseguire gli interventi da un tecnico qualificato nella misura minima necessaria per effettuare tali riparazioni; e
- (23.4) Qualora il locatario provveda a far eseguire le riparazioni ai sensi della presente clausola, il locatore è tenuto, non appena possibile dopo l’esecuzione delle riparazioni, a rimborsare al locatario ogni spesa ragionevole da lui sostenuta per l’organizzazione e il pagamento di tali riparazioni.
ACCESSO DEL LOCATORE AI LOCALI
24. Il locatore, l’amministratore dell’immobile o chiunque agisca per conto del locatore può accedere all’immobile solo nelle seguenti circostanze:
- (24.1) in qualsiasi situazione di emergenza;
- (24.2) effettuare fino a 4 ispezioni di routine in un periodo di 12 mesi, previa comunicazione scritta al locatario con un preavviso di almeno 7 giorni, ma non superiore a 14 giorni;
- (24.3) qualora il contratto preveda che il canone di locazione venga riscosso presso i locali in cui è dovuto con frequenza non superiore a una volta alla settimana;
- (24.4) ispezionare e mettere in sicurezza i locali qualora sussistano motivi ragionevoli per ritenere che essi siano stati abbandonati e che il locatario non abbia dato seguito a una comunicazione inviata dal locatore;
- (24.5) effettuare o ispezionare le riparazioni o gli interventi di manutenzione necessari nei locali, in qualsiasi momento ragionevole, previa comunicazione scritta al locatario con un preavviso non inferiore a 72 ore prima dell’accesso previsto;
- (24.6) mostrare i locali ai potenziali locatari, in qualsiasi momento ragionevole e in un numero ragionevole di occasioni nel corso del periodo di 21 giorni che precede la risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al locatario con un preavviso ragionevole;
- (24.7) mostrare i locali ai potenziali acquirenti, in qualsiasi momento ragionevole e in un numero ragionevole di occasioni, previa comunicazione scritta al locatario con un preavviso ragionevole;
- (24.8) se il locatario acconsente al momento dell’ingresso o immediatamente prima.
25. La legge del 1987 sugli affitti residenziali (Residential Tenancies Act 1987) contiene disposizioni che forniscono indicazioni agli inquilini, ai locatori e agli amministratori immobiliari in merito al comportamento da tenere in relazione all’ottenimento o alla concessione dell’accesso agli immobili. La seguente sintesi può essere d’aiuto.
TERMINE RAZIONALE
26. Per “termine ragionevole” si intende:
- (26.1) tra le 8.00 e le 18.00 nei giorni feriali; oppure
- (26.2) tra le 9.00 e le 17.00 di sabato; oppure
- (26.3) in qualsiasi altro momento concordato tra il locatore e ciascun locatario.
OBBLIGO DI CONCORDARE IL GIORNO E L'ORA DELL'ACCESSO PROPOSTO DAL LOCATORE
27. Qualora l’accesso ai locali da parte del locatore o dell’amministratore immobiliare, come specificato in un avviso di intenzione di accesso nei locali in un determinato giorno, dovesse causare un indebito disagio al locatario, il locatore o l’amministratore immobiliare deve compiere ogni ragionevole sforzo per concordare un giorno e un orario che non causino un indebito disagio al locatario.
OBBLIGO DI COMUNICARE ALL'INQUILINO L'INTENZIONE DI ACCEDERE ALL'ABITAZIONE
28. Qualora il locatore o l’amministratore immobiliare comunichi al locatario l’intenzione di accedere all’immobile in un determinato giorno, la comunicazione deve specificare il giorno e se l’accesso avverrà prima o dopo le ore 12.00.
DIRITTO DEL LOCATARIO DI ESSERE PRESENTE
29. Il locatario ha il diritto di trovarsi nei locali durante l’accesso da parte del locatore, dell’amministratore dell’immobile o di qualsiasi altra persona che agisca per conto del locatore.
I DATI INSERITI DEVONO ESSERE RAZIONALI E NON SUPERARE LA DURATA NECESSARIA
30. Il locatore o l’amministratore immobiliare che esercita il diritto di accesso:
- (30.1) deve farlo in modo ragionevole; e
- (30.2) non deve, senza il consenso del locatario, rimanere o consentire ad altri di rimanere nei locali più a lungo di quanto sia necessario per il raggiungimento dello scopo dell'accesso.
OBBLIGO DEL LOCATORE DI RISARCIRLO IN CASO DI DANNI AI BENI DEL LOCATARIO
31. Qualora il locatore o l’amministratore dell’immobile (o qualsiasi persona che li accompagni) provochi danni ai beni del locatario nell’esercizio del diritto di accesso, il locatore è tenuto a risarcire il locatario.
MODIFICHE E AMPLIAMENTI DEI LOCALI
32. Se il contratto di locazione consente al locatario di installare un elemento fisso o di effettuare lavori di ristrutturazione, modifica o ampliamento dei locali, allora:
- (32.1) il locatario deve ottenere l’autorizzazione del locatore prima di installare qualsiasi elemento fisso o di effettuare qualsiasi intervento di ristrutturazione, modifica o ampliamento dei locali; e
- (32.2) il locatario deve ottenere l’autorizzazione del locatore per rimuovere qualsiasi elemento fisso da lui installato e provvedere alla riparazione di eventuali danni; e
- (32.3) comunicare al locatore eventuali danni causati dalla rimozione di qualsiasi elemento fisso e, a discrezione del locatore, riparare il danno o risarcire il locatore per le spese ragionevoli da lui sostenute per la riparazione del danno; e
- (32.4) Il locatore non può rifiutare senza giustificato motivo l’autorizzazione all’installazione di un elemento fisso o all’esecuzione di modifiche, ampliamenti o lavori di ristrutturazione da parte del locatario.
33. Qualora il locatore intenda apportare modifiche o ampliamenti oppure installare elementi fissi nei locali, allora:
- (33.1) il locatore deve ottenere il consenso del locatario prima di installare qualsiasi elemento fisso o di effettuare lavori di ristrutturazione, modifica o ampliamento dei locali; e
- (33.2) Il locatario non può rifiutare senza giustificato motivo al locatore l’autorizzazione ad apporre qualsiasi elemento fisso o a effettuare lavori di ristrutturazione, modifica o ampliamento dei locali.
SERRATURE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
34. Le modalità previste per la messa in sicurezza dei locali sono specificate nel Regolamento sulle locazioni residenziali del 1989. In ogni contratto di locazione:
- (34.1) il locatore deve predisporre e mantenere i mezzi necessari a garantire che i locali siano ragionevolmente sicuri, come previsto dalla normativa; e
- (34.2) nessuna serratura o dispositivo di sicurezza presente nei locali può essere modificato, rimosso o aggiunto dal locatore o dal locatario senza il consenso dell’altra parte; e
- (34.3) Il locatore o il locatario non devono negare tale consenso senza giustificato motivo.
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O SUBLOCAZIONE DA PARTE DEL LOCATARIO
35. Se il contratto di locazione consente al locatario di cedere i propri diritti o di subaffittare l’immobile previo consenso del locatore:
- (35.1) il locatario non può cedere i propri diritti né subaffittare i locali senza il consenso scritto del locatore; e
- (35.2) il locatore non deve negare tale consenso senza motivo valido; e
- (35.3) Il locatore non può applicare alcun costo per il rilascio di tale consenso, ad eccezione delle spese accessorie ragionevoli da esso sostenute.
ESTERNALIZZAZIONE
36. Costituisce reato derogare a qualsiasi disposizione della Legge sui contratti di locazione residenziale del 1987.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA
37. Il presente contratto di locazione residenziale può essere risolto solo in determinate circostanze.
38. Il locatario si impegna, alla scadenza del presente contratto, a riconsegnare al locatore l’immobile libero da occupanti. Prima di riconsegnare l’immobile libero da occupanti al locatore, il locatario è tenuto a:
- (38.1) rimuovere tutti i beni dell’inquilino dai locali residenziali; e
- (38.2) lasciare l’immobile residenziale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’inizio del contratto di locazione, fatta eccezione per la normale usura; e
- (38.3) restituire al locatore tutte le chiavi e gli altri dispositivi di apertura o simili forniti dal locatore.
39. Il locatario può essere ritenuto responsabile delle perdite subite dal locatore qualora non vengano soddisfatti i requisiti di cui sopra.
RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
40. Qualora il presente contratto sia a tempo determinato, esso può essere risolto:
- (40.1) previo accordo scritto tra il locatore e il locatario; oppure
- (40.2) qualora il locatore o il locatario non intendano rinnovare il contratto, mediante comunicazione scritta di risoluzione. La comunicazione deve essere inviata alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui l’immobile dovrà essere riconsegnato libero a favore del locatore. La comunicazione può essere inviata in qualsiasi momento fino al termine del periodo di locazione, ma non può avere effetto prima della scadenza di tale periodo.
RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
41. Qualora il presente contratto sia di natura periodica, esso può essere risolto:
- (41.1) previo accordo scritto tra il locatore e il locatario; oppure
- (41.2) sia dal locatore che dal locatario, mediante comunicazione scritta di risoluzione inviata all’altra parte. La comunicazione può essere inviata in qualsiasi momento. Il locatore deve dare un preavviso di almeno 60 giorni, mentre il locatario deve dare un preavviso di almeno 21 giorni.
ALTRI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
42. La Legge sui contratti di locazione residenziale del 1987 autorizza inoltre il locatore e il locatario a risolvere il presente contratto per altri motivi. Tra i motivi a favore del locatore figurano la vendita dell’immobile residenziale, la violazione del presente contratto da parte del locatario, l’impossibilità di adempimento del contratto (ad esempio, qualora l’immobile venga distrutto o diventi inabitabile) e gravi difficoltà. I motivi a favore del locatario includono la violazione del presente contratto da parte del locatore, l’impossibilità di adempimento del contratto (ad esempio, qualora l’immobile venga distrutto o diventi inabitabile) e gravi difficoltà.
43. Per ulteriori informazioni, consultare la Legge sui contratti di locazione residenziale del 1987 oppure contattare il Dipartimento delle Miniere, della Regolamentazione Industriale e della Sicurezza al numero 1300 30 40 54 o visitareil sito www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection
44.Avviso:
- (44.1) Costituisce reato per chiunque entrare in possesso dell’immobile residenziale senza un’ordinanza del Tribunale di prima istanza qualora l’inquilino non se ne vada di propria volontà (un avviso di risoluzione emesso dal locatore o dall’amministratore immobiliare non costituisce un’ordinanza del tribunale). Il tribunale può disporre il pagamento di multe e risarcimenti per tale reato.
- (44.2) Costituisce un illecito il fatto che un inquilino ometta di comunicare al locatore il proprio nuovo indirizzo al momento di lasciare l'immobile.
CAUZIONE DI GARANZIA
45. La cauzione è detenuta dall’amministratore della cauzione.
46. Il locatore accetta che, qualora il locatore stesso o l’amministratore dell’immobile richiedano all’amministratore della cauzione il rilascio, totale o parziale, della cauzione a favore del locatore, il locatore o l’amministratore dell’immobile forniranno al locatario la documentazione a sostegno dell’importo richiesto dal locatore.
47. L’amministratore della cauzione può svincolare la cauzione solo al ricevimento di uno dei seguenti documenti:
- (47.1) un modulo di “Richiesta congiunta di svincolo della cauzione” firmato da tutte le parti del contratto di locazione; oppure
- (47.2) un’ordinanza del tribunale.
48. Qualora le parti non riescano a concordare le modalità di ripartizione della cauzione, ciascuna delle parti può rivolgersi al Tribunale di primo grado affinché si pronunci sulla controversia.
49. Avviso: costituisce reato per un locatore o un amministratore immobiliare richiedere a un inquilino di firmare il modulo “Richiesta congiunta di restituzione del deposito cauzionale”, a meno che il contratto di locazione residenziale non sia giunto a scadenza, l’affitto da versare ai sensi del contratto non sia stato ridotto o non vi sia più un animale domestico nell’immobile, e l’importo del deposito cauzionale da restituire all’inquilino o al locatore sia indicato nel modulo stesso.
BANCHE DATI SULLE LOCAZIONI
50. Un locatore o un amministratore immobiliare può inserire una persona in una banca dati relativa ai contratti di locazione residenziale solo se:
- (50.1) la persona è indicata come locatario nel contratto di locazione residenziale; e
- (50.2) il contratto di locazione residenziale è stato risolto; e
- (50.3) il locatario ha un debito nei confronti del locatore di importo superiore alla cauzione o un tribunale ha emesso un’ordinanza di risoluzione del contratto di locazione.
AVVISI
51A. Le comunicazioni previste dal presente accordo devono essere effettuate:
- (51A.1) secondo il modello prescritto; oppure
- (51A.2) se non esiste un modulo prestabilito ma ne esiste uno approvato, utilizzando il modulo approvato; oppure
- (51A.3) se non esiste un modulo prestabilito o approvato — per iscritto.
51B. La comunicazione da parte del locatario al locatore può essere consegnata all’amministratore dell’immobile o all’agente del locatore.
51C. Una comunicazione ai sensi del presente accordo può essere inviata a una persona:
- (51C.1) consegnandolo direttamente alla persona; oppure
- (51C.2) se nel contratto è indicato un indirizzo di notifica per la persona — inviandolo per posta a tale indirizzo di notifica; oppure
- (51C.3) se la persona ha acconsentito, ai sensi della Parte A, alla notifica elettronica degli avvisi — inviando l’avviso email o al numero di fax indicati nella Parte A.
51D. Una persona può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni via email fax inviando una comunicazione in tal senso a ciascuna delle altre parti del contratto.
UFFICIO CONSULENZA, RECLAMI E CONTROVERSIE DEL DIPARTIMENTO DELLE MINIERE, DELLA REGOLAMENTAZIONE INDUSTRIALE E DELLA SICUREZZA
52. La Legge sui contratti di locazione residenziale del 1987 consente al Commissario per la tutela dei consumatori di fornire consulenza alle parti di un contratto di locazione residenziale, di esaminare i reclami e, ove possibile, di contribuire alla loro risoluzione. È possibile contattare il Dipartimento delle Miniere, della Regolamentazione Industriale e della Sicurezza telefonando al numero 1300 30 40 54 o recandosi presso uno degli uffici del Dipartimento.
53. In linea di massima, il locatario dovrebbe rivolgersi al locatore o all’amministratore dell’immobile per risolvere eventuali problemi prima di rivolgersi al Dipartimento delle Miniere, della Regolamentazione Industriale e della Sicurezza. Il ruolo del Dipartimento è di mediazione e conciliazione; esso non può emanare ordinanze né prendere decisioni in merito alle controversie.
SE UNA CONTROVERSIA NON PUÒ ESSERE RISOLTA
54. Qualora insorga una controversia tra il locatore e il locatario e tale controversia non possa essere risolta, ciascuna delle parti può rivolgersi al Tribunale dei magistrati affinché la controversia sia risolta dal tribunale. Il tribunale può emettere una serie di ordinanze, tra cui:
- (54.1) impedire qualsiasi azione che violi l'accordo; e
- (54.2) che imponga a una parte del contratto di compiere una determinata azione ai sensi del contratto; e
- (54.3) ordinare il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del contratto; e
- (54.4) ordinare il pagamento di un risarcimento per danni o lesioni.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Nel presente contratto potranno essere inserite ulteriori clausole qualora:
- (a). sia il locatore che il locatario accettino le condizioni; e
- (b) non siano in contrasto con la Legge sulle locazioni residenziali del 1987, con il Regolamento sulle locazioni residenziali del 1989 o con qualsiasi altra legge; e
- (c) non violino le disposizioni relative alle clausole contrattuali abusive contenute nel Fair Trading Act 2010; e
- (d). non siano in contrasto con le clausole standard del presente contratto.
LA LEGGE SULLE LOCAZIONI RESIDENZIALI DEL 1987 NON PREVEDE CLAUSOLE AGGIUNTIVE. TUTTAVIA, UNA VOLTA CHE LE PARTI ABBIANO FIRMATO IL PRESENTE CONTRATTO, LE CLAUSOLE AGGIUNTIVE SARANNO VINCOLANTI PER LE PARTI, A MENO CHE NON VENGANO RITENUTE ILLEGALI.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE:
1. DEFINIZIONI
- Per “appartamento”si intende l’area indicata [contornata in verde] sulla planimetria allegata come Allegato 1; esso comprende i locali, le aree comuni e può includere anche locali di altri inquilini.
- Per “Regolamento condominiale”si intendono le norme condominiali pubblicate dal locatore all’indirizzo https://thestudenthousingcompany.com.au/information/building-rules/, come di volta in volta modificate dal locatore (nell’ambito di un ragionevole margine di discrezionalità).
- Per “aree comuni”si intende l’area indicata [contornata in blu] sulla planimetria allegata come Allegato 1 (se presente).
- Per “verbale di consegna”si intende il verbale redatto dal locatore e consegnato al locatario ai sensi dell’articolo 27C della Legge sulle locazioni residenziali.
- Per “co-inquilino”si intende un inquilino di qualsiasi locale all’interno dell’Appartamento, diverso dal locale in questione.
- Per “Periodo determinato”si intende il periodo determinato eventualmente specificato nel presente contratto.
- Per "beni del locatore" si intendono tutti gli oggetti di proprietà del locatore presenti nei locali, compresi quelli elencati nell'Allegato 2.
- Per “Legge sugli affitti residenziali”si intende la Legge sugli affitti residenziali del 1987 (WA), che comprende il Regolamento sugli affitti residenziali del 1989 (WA).
- Per “collaboratori del locatario” si intendono gli agenti, gli ospiti o le persone invitate dal locatario.
- Per "riparazioni urgenti" si intendono le "riparazioni urgenti" secondo la definizione contenuta nella Legge sugli affitti residenziali.
2. REGOLE
- 2.1 Regolamento del condominio
- Il locatario è tenuto a rispettare tutte le norme stabilite dal locatore relative ai locali o alle aree comuni.
- 2.2 Regolamento condominiale
- Il locatario è tenuto a rispettare il regolamento condominiale, salvo nei casi in cui esso sia in contrasto con le disposizioni espresse del presente contratto.
- 2.3 Rilevatori di fumo
- (a). Il locatore si impegna a garantire che, alla data in cui il locatario ha preso possesso dell’immobile per la prima volta, nei locali e nelle aree comuni siano installati i rilevatori di fumo, come previsto dalla legge.
- (b). Il locatario si impegna a non rimuovere né interferire con il funzionamento dei rilevatori di fumo installati nei locali o nelle aree comuni.
3. ANIMALI DOMESTICI
Il locatario si impegna a non tenere animali nei locali o nelle aree comuni senza aver ottenuto il consenso del locatore.
4. ASSICURAZIONE
Il locatario si impegna a non compiere, né con atti né con omissioni, alcuna azione che possa comportare un aumento del premium qualsiasi polizza assicurativa stipulata dal locatore a copertura dei locali e delle aree comuni (o del loro contenuto) o che possa comportare l’invalidità di tale polizza assicurativa.
5. CO-INQUILINI
Qualora l'immobile non corrisponda all'intero appartamento, il locatario prende atto che:
- (a). L'appartamento è destinato a ospitare e può includere altri inquilini;
- (b). I locali non possono essere chiusi a chiave separatamente;
- (c). Il locatario esonera il locatore in via definitiva da ogni responsabilità per perdite o danni (compresi lesioni personali o decesso) subiti dal locatario e derivanti da o connessi all’uso o all’occupazione dei locali e delle aree comuni, anche in relazione alla condotta di eventuali co-locatari, salvo nella misura in cui tali perdite o danni siano imputabili a negligenza del locatore.
6. AREE COMUNI
- (a). Il locatore concede al locatario, per la durata del presente contratto, la licenza di utilizzare le aree comuni a fini residenziali accessori all’uso dei locali, in comune con gli eventuali co-locatari.
- (b). Nella misura in cui sia possibile dimostrare, in modo soddisfacente per il locatore (che agisca in modo ragionevole), che eventuali danni ai locali o alle aree comuni siano stati causati da un co-locatario o siano comunque di sua responsabilità, tale co-locatario sarà tenuto a riparare tali danni.
- (c). Qualora non sia possibile dimostrare in modo soddisfacente per il locatore (agendo in modo ragionevole) che eventuali danni ai locali o alle aree comuni siano stati causati da un co-locatario o siano comunque di sua responsabilità, il locatario riconosce e accetta di essere responsabile, insieme al co-locatario, in solido per la riparazione delle aree comuni o dei locali.
- (d). Il locatore è proprietario o gestore delle aree comuni e deve adottare misure ragionevoli per garantire che le aree comuni siano mantenute in buono stato.